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Legge 14/02/1963 n. 60
28. Presso gli istituti autonomi per le case popolari è istituita una Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani della Gestione case per lavoratori. Alle Gestioni speciali sovraintendono i consigli di amministrazione degli istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro.
TITOLO III Norme per la esecuzione del programma decennale
29. Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria. Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'art. 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione I.N.A.-Casa alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegnazione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale. I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito nel precedente comma sono nulli. é fatta salva la facoltà degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione I.N.A.-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria ad altro lavoratore che abbia pagato una intera annualità di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato. Il 50 per cento dei fondi destinati alla costruzione di case per i lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'art, 15, saranno impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione. Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e
2) dell'art. 15 saranno riscattabili in trenta anni; quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore indicato nel n. 3) dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprietà degli istituti autonomi per le case popolari con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota annuale di riscatto per trenta anni, pari all'ammontare del canone di locazione. Agli assegnatari degli alloggi in locazione di cui al comma precedente è consentita la trasformazione della assegnazione in locazione in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale, anche per i singoli alloggi compresi in un edificio.
30. Le cooperative previste dal n. 3) dell'art. 15 che siano ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere, direttamente o costituendosi in consorzi, il compito della costruzione, ovvero delegare tali funzioni ad enti specializzati competenti per territorio prescelti quali sezioni appaltanti dalla Gestione case per lavoratori: esse potranno altresì designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione. Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facoltà concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonché agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato nel n. 1) dell'art. 15, sempreché concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:
a) che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato nel n. 1) dell'art. 15, ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguato alle esigenze delle unità immobiliare da realizzare;
b) che, per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegnatari alla costruzione, questa, a giudizio dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma. Gli Istituti autonomi per le case popolari nella esecuzione dei programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprietà dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici già esistenti di proprietà dei lavoratori stessi e da essi abitati. Nei casi in cui i lavoratori assegnatari si avvalgano delle facoltà previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi per le case popolari, con le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative, degli enti incaricati della costruzione e dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi. In caso di necessità o di inadempienza gli istituti autonomi per le case popolari avranno facoltà di sostituirsi agli incaricati della costruzione. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, gli istituti autonomi per le case popolari provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani. Tale funzione potrà essere delegata dalla Gestione ad altri enti specializzati nonché a cooperative di produzione e lavoro ed a consorzi scelti nell'elenco di cui alla lettera d) dell'art. 23. Gli istituti autonomi case popolari sono, in ogni caso responsabili nei confronti della Gestione della esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati.
31. La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovrà tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località saranno fissati dal Comitato centrale. Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi, gli Istituti autonomi per le case popolari saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi. La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi eseguita ai sensi dell'articolo 15 provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi per le case popolari. I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso istituti bancari.
32. La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati nei nn. 1) e 2) dell'art. 15 sarà effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano che per ciascuno di piani pluriennali e per gruppi di località saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 3 per cento. Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi. Il canone di locazione è stabilito nella misura dell'1,50 per cento del costo convenzionale a vano. L'importo delle rate determinate come sopra sarà definito agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.
33. Tutti gli atti e contratti, che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono dell'esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354. Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria. Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte per la durata di venticinque anni sempreché siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975. I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo. La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate con i fondi della Gestione case per lavoratori. Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti con i fondi della Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari in applicazione della presente legge.
34. Allo scadere del secondo piano settennale sarà provveduto al conguaglio previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148. La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione I.N.A.- Casa e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo Stato, sarà imputata a riduzione delle annualità dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente art. 10. Per gli oneri derivanti allo Stato in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rimanenti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66. Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'art. 10, lettere a) e d) nonché in relazione a contributi afferenti ad alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali. Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvederà alla determinazione delle annualità complessive di contributi venticinquennali, concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalità di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio. Nessun credito potrà comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148. Norme transitorie
35. Le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-Casa sono trasferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I.N.A.-Casa. Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della gestione I.N.A.-Casa, fatta eccezione degli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, i quali sono ceduti in uso all'ente convenzionato per l'attuazione del servizio sociale. La cessione delle proprietà suddette dovrà di massima essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalità alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscono per il pubblico interesse. é fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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